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Paolo, Gesù e il matrimonio

Autore articolo:
di Luigi Walt | 19 luglio 2009

2. Matrimonio e divorzio in 1Cor 7

Il capitolo 7 della prima lettera ai Corinzi è interamente dedicato al tema dei rapporti coniugali [2]. Paolo, nello specifico, risponde ad alcune questioni che gli erano state poste in precedenza dai Corinzi: in primo luogo riguardo al fatto se fosse davvero «bene per l’uomo non toccare donna», come recitava presumibilmente uno “slogan” degli interlocutori. Partendo da qui, l’apostolo espone una rapida serie di istruzioni relative agli “sposati”, ovvero alla disciplina delle relazioni matrimoniali (7,1-16), poi al rapporto fra l’ingresso nel gruppo e i vari “stati di vita” (7,17-24), e infine alla regolamentazione di casi particolari, come quello dei “non sposati”, delle “vergini” e delle “vedove” (7,25-40). Tre diversi ordini di questioni, dunque. Nel cuore del primo, l’apostolo si sofferma sul problema del divorzio, appoggiandosi per l’occasione a una citazione esplicita di Gesù:

«Per gli sposati dispongo, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito, e qualora invece si separi, rimanga non sposata o si riconcili col marito, e che il marito non ripudi la moglie» (1Cor 7,10-11).

Molti commentatori sostengono che questo passaggio trasmetta una forma pre-letteraria di un detto di Gesù che ritroviamo nel vangelo di Marco (10,11-12), nella fonte comune ai vangeli di Matteo e di Luca (cf. Mt 5,31-32; 19,9; Lc 16,18) e in altri scritti protocristiani (Erma, Mand. 4,1-11). La formulazione paolina, in effetti, presenta un chiaro legame con la tradizione testimoniata e trasmessa dai sinottici [3].

Paolo, come Marco, riporta il detto in forma assoluta, e si distingue da Matteo e da Luca perché prevede la possibilità anche da parte della donna di “separarsi”. L’intera frase viene presentata come un vera e propria norma legale, come una disposizione di Gesù riguardo agli sposati, e ciò costituisce un elemento di forte specificità rispetto al dettato dei sinottici, che non parlano di questo come di un precetto, ma lo presentano piuttosto come una halakah, un’applicazione giuridica della Legge, formulata da Gesù. Al centro dell’interesse di quest’ultimo, più che la questione legale del divorzio, sembra esserci il richiamo a una moralità più alta, più esigente, a partire dall’assunto dell’indissolubilità dell’unione matrimoniale: per questo Gesù si pronuncia sul divorzio includendolo nella categoria morale dell’adulterio [4].

L’apostolo, come si è detto, traduce la norma di Gesù per ambienti in cui anche alle donne era consentito divorziare [5]: questo, da una parte, appare in linea con l’immagine che Paolo poteva avere di Gesù, e che non mancava di trasmettere alle proprie comunità, dall’altra apre la strada per supporre un’ulteriore elemento di continuità fra i due, precisamente sul senso trascendente che poteva essere conferito all’unione matrimoniale.

***

NOTE

[2] Per quanto riguarda le relazioni familiari nel mondo sociale di Gesù e di Paolo, sono fondamentali i due volumi collettivi curati da D. Balch e C. Osiek, Families in the New Testament World: Households and House Churches, Louisville 1997, e Early Christian Families in Context: An Interdisciplinary Dialogue, Grand Rapids 2004; vd. anche, fra gli altri, K.C. Hanson – D.E. Oakman, La Palestina ai tempi di Gesù. La società, le sue istituzioni, i suoi conflitti, trad. it. Cinisello Balsamo 2003 (ed. or. Minneapolis 1998), pp. 33-88. Su matrimonio, divorzio e adulterio per Paolo, una buona panoramica è offerta dalla voce relativa in G.F. Hawthorne et alii, Dizionario di Paolo e delle sue lettere, ed. it. a cura di R. Penna, Cinisello Balsamo (ed. or. Downers Grove 1993), pp. 991-1002, con bibliografia ulteriore, mentre per una trattazione più approfondita si rimanda a R.F. Collins, Divorce in the New Testament, Colledgeville 1992, e W. Deming, Paul on Marriage & Celibacy: The Hellenistic Background of 1 Corinthians 7, Grand Rapids 2004.

[3] Vd. M. Pesce, Le parole dimenticate di Gesù, Milano 2004, pp. 502-504.

[4] La concezione di Gesù risulta molto vicina a quella espressa da alcuni documenti coevi, come 11QTempl 57,16-19; e CD 4,20-5,2.

[5] Le posizioni del fariseismo contemporaneo a Gesù e a Paolo, per come sono ricavabili dalla letteratura rabbinica posteriore, sono ben rappresentate dalle scuole di Hillel e Shammaj. Del primo si dice che accettasse la richiesta di divorzio da parte del marito anche per un motivo futile come una pietanza bruciata. Del secondo, invece, è nota la posizione leggermente più “liberale”, per cui il marito non poteva ripudiare la moglie senza il consenso di lei. In entrambi i casi, la richiesta di divorzio era comunque un atto unilaterale, riservato al maschio. Per una rassegna di testimonianze papirologiche di ambiente giudaico-ellenistico, vd. D. Instone-Brewer, “1 Corinthians 7 in the Light of the Jewish Greek and Aramaic Marriage and Divorce Papyri”, “Tyndale Bulletin” 52 (2/2001), pp. 225-243.

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